Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70721
DDL6036-0006
Progetto di legge Camera n. 6036 - testo presentato - (DDL13-6036)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C6036. TESTIPDL
...C6036.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6036 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Dopo l'articolo 9 della legge 29 ottobre 1997, n. 374,
  è inserito il seguente:
     "Art. 9- bis. - (Comitato parlamentare). - 1.  Le
  Camere istituiscono un Comitato parlamentare con poteri di
  indirizzo, controllo e verifica dell'attuazione della presente
  legge.  Il Comitato termina i propri lavori entro cinque anni
  dalla sua costituzione con la presentazione di una relazione
  al Parlamento.
 
                               Pag. 6
 
       2.  Il Comitato di cui al comma 1 è composto da
  cinque deputati e cinque senatori nominati dai Presidenti
  delle due Camere in modo da rispecchiare la proporzione dei
  gruppi parlamentari.  Il Comitato elegge tra i suoi membri il
  Presidente ed un Vicepresidente.
       3.  Il Comitato ha il compito di controllare e
  verificare la corretta attuazione delle norme della presente
  legge, e di adottare atti di indirizzo al Governo finalizzati
  ad una migliore e più efficiente attuazione, anche in
  relazione agli sviluppi delle intese internazionali.  In
  particolare il Comitato ha il potere di:
         a)  esaminare la relazione inviata al Segretario
  generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 7 della
  Convenzione;
         b)  esaminare, su richiesta del Comitato stesso, il
  registro di cui all'articolo 6 della presente legge;
         c)  verificare, tramite ispezioni, lo stato dello
  smaltimento delle mine antipersona;
         d)  chiamare a riferire qualunque funzionario dello
  Stato o cittadino privato;
         e)  svolgere ispezioni nei locali di imprese
  private, o in altri locali, nei quali sia noto o si sospetti
  avvenga, o sia avvenuta, produzione, ricerca o stoccaggio di
  mine antipersona;
         f)  vigilare sul corretto utilizzo di fondi
  stanziati per le finalità della presente legge;
         g)  partecipare alle assise parlamentari previste
  nell'ambito dei seguiti del "processo di Ottawa".
       4.  Il Presidente può chiedere, per l'espletamento
  dei lavori del Comitato, la collaborazione della polizia
  giudiziaria.
       5.  Il Comitato può chiamare a partecipare ai propri
  lavori fino a quattro esperti del settore.
       6.  Il Comitato può adottare un proprio regolamento
  interno.  Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste
  per metà a carico del bilancio interno del Senato della
 
                               Pag. 7
 
  Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
  Camera dei deputati".
 
DATA=990519 FASCID=DDL13-6036 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6036 TOTPAG=0007 TOTDOC=0007 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=020 PAGFIN=0007 RIGFIN=003 UPAG=SI PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=603600 00 FASCIDC=13DDL6036 SORTNAV=0603600 000 00000 ZZDDLC6036 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati