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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70724
DDL6037-0002
Progetto di legge Camera n. 6037 - testo presentato - (DDL13-6037)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C6037. TESTIPDL
...C6037.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6037 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Nel corso degli anni successivi
  alla fine della guerra fredda e della contrapposizione
  Est-Ovest, la NATO ha definito ed avviato un ampio processo di
  adattamento, sia interno che esterno, volto a renderla
  adeguata per svolgere le sue cruciali funzioni anche nel nuovo
  scenario di sicurezza internazionale.  Oggi i compiti
  fondamentali dell'alleanza atlantica sono di garantire la
  sicurezza collettiva dei Paesi membri sulla base dell'articolo
  5 del Trattato di Washington e di svolgere interventi di
  sostegno alla pace, che sempre più spesso le possono essere
  affidati dalle Nazioni Unite e, in prospettiva,
  dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in
  Europa (OSCE).
     In occasione del Vertice di Madrid del luglio 1997,
  l'Alleanza atlantica ha ritenuto di poter rafforzare la
  propria sicurezza collettiva e il contributo alla stabilità
  paneuropea rispondendo positivamente alle attese dei Paesi
  dell'Europa centro-orientale di entrare a far parte della
  NATO.
     Polonia, Ungheria e Repubblica ceca sono state quindi
  invitate ad aderire al Trattato istitutivo dell'Alleanza
  atlantica su una base di completa parità con gli attuali Paesi
  membri.  Resta peraltro inteso - come esplicitamente indicato
  nel comunicato finale del Vertice di Madrid - che il processo
  di allargamento della NATO non si conclude con tali prime
  accessioni, ma dovrà proseguire ed essere sottoposto ad un
  continuo processo di aggiornamento.
     L'Italia ha attivamente contribuito al rinnovamento della
  strategia di sicurezza collettiva dell'Alleanza atlantica e,
 
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  in tale ambito, ha sostenuto l'allargamento della NATO ai
  nuovi membri.
     I Protocolli sull'accessione di Polonia, Ungheria e
  Repubblica ceca all'Alleanza atlantica - firmati a Bruxelles
  il 16 dicembre 1997 - si limitano a regolare le modalità e i
  tempi di estensione dell'invito ai Governi di quei Paesi da
  parte del Segretario generale della NATO nonché la data della
  loro entrata in vigore.
     Il testo dei Protocolli è lo stesso per i tre Paesi ed è
  suddiviso in tre brevi articoli.
     L'articolo 1 prevede che, una volta entrati in vigore i
  Protocolli, il Segretario generale della NATO, a nome di tutti
  i Paesi membri, inviti i Governi di Polonia, Ungheria e
  Repubblica ceca ad accedere al Trattato dell'Atlantico del
  Nord, firmato a Washington il 4 aprile 1949.
     Ai sensi dell'articolo 10 di quel Trattato, Polonia,
  Ungheria e Repubblica ceca ne diventeranno parte nella data in
  cui verranno formalmente trasmessi al Governo degli Stati
  Uniti d'America, che ne diviene depositario, i relativi
  strumenti di adesione.
     L'articolo 2 determina la data di entrata in vigore dei
  Protocolli sull'accessione di Polonia, Ungheria e Repubblica
  ceca, che coincide con quella in cui tutti gli attuali membri
  dell'Alleanza atlantica avranno notificato al Governo degli
  Stati Uniti d'America la propria accettazione.
     Il Governo degli Stati Uniti d'America è tenuto a
  informare tutti i Paesi membri dell'Alleanza della data di
  ricezione di ognuna di tali notifiche nonché della data di
  entrata in vigore dei Protocolli.
     Divenendo membri dell'Alleanza atlantica i Governi
  polacco, ungherese e ceco si assumono le responsabilità della
  sicurezza collettiva e dell'espletamento delle missioni a
  sostegno della pace inerenti all'appartenenza all'Alleanza
  atlantica alla pari con gli altri Paesi membri
  dell'Alleanza.
     L'articolo 3 disciplina il deposito dei testi presso il
  Governo degli Stati Uniti d'America, che ne invierà copia
  conforme a tutte le Parti contraenti.
     A sua volta la proposta di legge consta di quattro
  articoli.
     Il primo reca l'autorizzazione alla ratifica, il secondo
  l'ordine di esecuzione, il quarto l'immediata entrata in
  vigore della legge.
     La presente proposta di legge contiene inoltre l'articolo
  3, rivolto a disciplinare il regime attuale delle
  installazioni logistiche ed operative NATO nel nostro Paese,
  confermandolo nelle sue più ampie articolazioni di
  disponibilità, in coerenza con le esigenze e gli obiettivi del
  Trattato Nord Atlantico.  La formula riassuntiva che si è
  utilizzata è destinata a dare certezza a tutte le misure di
  collaborazione che vedono impegnata la Repubblica italiana,
  confermandone la piena vigenza.
 
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