| Onorevoli Deputati! - Il regio decreto-legge 22 febbraio
1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501,
all'articolo 34, demanda ad un decreto del Capo dello Stato,
su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro del tesoro, l'ordinamento della Scuola di guerra
aerea, dell'Accademia aeronautica e della Scuola di
applicazione dell'aeronautica militare. Tale strumento
normativo, però, per la complessità dell' iter
procedurale, non consente la necessaria speditezza
nell'apportare agli ordinamenti delle scuole e degli istituti
di formazione della Forza armata le modifiche richieste sempre
più frequentemente dalla continua evoluzione della società
moderna. Per questo motivo è stato predisposto l'unito disegno
di legge con il quale si rende possibile l'adozione di
regolamenti ministeriali ai fini della disciplina del
funzionamento interno delle singole scuole. Lo strumento del
decreto ministeriale infatti - che risponde anche alle
indicazioni formulate dal Consiglio di Stato - risulta più
flessibile ed adeguato alle necessità di un pronto
aggiornamento delle esigenze formative della Forza armata in
relazione ai mutamenti dell'attuale realtà sociale e
culturale.
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