| L'articolo 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937,
n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501,
prevede l'emanazione di atti regolamentari nella forma del
"decreto reale" (pertanto, attualmente, del decreto del
Presidente della Repubblica), mentre l'adozione di regolamenti
con decreto ministeriale è consentita soltanto "quando la
legge espressamente conferisca tale potere" (articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400).
La modifica legislativa proposta dal provvedimento tende,
pertanto, a sostituire il secondo comma del suddetto articolo
34 con una disposizione che consenta espressamente l'adozione
di regolamenti ministeriali ai fini della disciplina del
funzionamento interno delle singole scuole.
Si rappresenta, inoltre, che:
non sussiste, in materia, riserva assoluta o relativa
di legge;
l'intervento normativo non interferisce con
l'ordinamento comunitario o con le competenze costituzionali
delle regioni ordinarie o a statuto speciale;
con riferimento all'impatto amministrativo,
l'intervento proposto non comporta effetti né sotto il profilo
organizzativo o burocratico, né sotto il profilo
finanziario.
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