| 1. Il secondo comma dell'articolo 34 del regio
decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge
25 giugno 1937, n. 1501, è sostituito dal seguente:
"L'ordinamento della Scuola di guerra aerea,
dell'Accademia aeronautica e della Scuola di applicazione
dell'Aeronautica militare è stabilito con regolamento adottato
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, ove i programmi di studio lo richiedano, con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica".
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