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Onorevoli Deputati! - La Commissione Difesa ha esaminato
l'allegato disegno di legge in ordine al quale si rilevano i
seguenti profili.
1. Ambito dell'intervento normativo.
Il disegno di legge in esame, composta da un unico
articolo, è finalizzato a modificare l'articolo 34 del regio
decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge
25 giugno 1937, n. 1501.
Il comma 2 del citato articolo 34 prevede infatti che
l'ordinamento della Scuola di guerra aerea, della Accademia
aeronautica e della Scuola di applicazione dell'Aeronautica
sia stabilito con "decreto reale, su proposta del Ministro per
l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze". Questa
disposizione, emanata prima dell'entrata in vigore della
Costituzione repubblicana, va peraltro intesa, attualmente,
nel senso che l'ordinamento delle scuole è determinato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del
tesoro.
Pertanto, secondo la normativa vigente, agli ordinamenti
delle predette scuole ed istituti di formazione
dell'Aeronautica, si provvede mediante un decreto, il cui
iter prevede la proposta dei ministri interessati e la
successiva deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il parere del Consiglio di Stato.
Attualmente l'ordinamento dei tre istituti interessati dal
disegno di legge risulta disciplinato dai seguenti
provvedimenti:
l'ordinamento della Scuola di guerra aerea è delineato
nel decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n.
1512, e successive modificazioni;
per la Scuola di applicazione dell'Aeronautica militare
le norme ordinamentali sono contenute nel regio decreto-legge
20 novembre 1941, n. 1550, e successive modificazioni;
l'ordinamento dell'Accademia aeronautica è definito dal
regio decreto-legge 25 marzo 1941, n. 472, e successive
modificazioni.
Il disegno di legge A.C. 6039, modificando il citato
articolo 34, intende consentire, ai fini della disciplina del
funzionamento interno delle singole Scuole, l'adozione di
regolamenti interministeriali, da emanare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, ove i programmi di studio lo richiedano, con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Si intende pertanto modificare il tipo di fonte
diretta a disciplinare l'ordinamento interno delle tre scuole
interessate, consentendo espressamente l'adozione di
regolamenti o interministeriali in luogo di decreti del
Presidente della Repubblica.
La Scuola di guerra aerea è un istituto superiore di
studio, di insegnamento e di diffusione delle dottrine
militari aeronautiche, con sede a Firenze. L'istituto ha una
triplice dipendenza: gerarchica dal Capo di stato maggiore
dell'Aeronautica; funzionale e didattica dal Comando generale
delle Scuole; logistica e amministrativa dal Comando della 2^
Regione aerea.
La Scuola di applicazione dell'Aeronautica militare,
anch'essa con sede a Firenze, è un istituto con autonomo
ordinamento, ma avente finalità similari rispetto alla Scuola
di guerra aerea (di cui costituisce, in sostanza,
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un'articolazione). Le norme ordinamentali sono contenute nel
regio decreto-legge 20 novembre 1941, n. 1550, e successive
modifiche. La Scuola è collocata funzionalmente all'interno
del Comando generale delle Scuole. Essa è in posizione di
dipendenza gerarchica dal Capo di stato maggiore
dell'Aeronautica, nonché logistica e amministrativa dal
Comando della 2^ Regione aerea. La Scuola di applicazione ha
il compito di svolgere attività di studio e didattiche al fine
di preparare gli ufficiali in servizio permanente effettivo e
di complemento non piloti, secondo le direttive impartite
dallo Stato maggiore dell'Aeronautica.
L'Accademia aeronautica è un istituto di rango
universitario, con sede a Pozzuoli. L'ordinamento
dell'Accademia è contenuto nel regio decreto-legge 25 marzo
1941, n. 472, e successive modificazioni. L'Accademia ha il
compito di formare gli ufficiali dell'Aeronautica in servizio
permanente, del ruolo naviganti (piloti e navigatori), del
ruolo servizi e del ruolo ingegneri. L'istituto ha, inoltre,
il compito di assicurare lo svolgimento di corsi pre-volo per
piloti di complemento: tali corsi sono seguiti anche da
ufficiali di altre forze e corpi armati dello Stato.
2. Istruttoria legislativa.
La Commissione ha proceduto all'esame nelle sedute del 14
settembre, del 5 e 13 ottobre e dell'11 novembre 1999.
Sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Commissione
Affari costituzionali (con una osservazione, accolta dalla
Commissione Difesa), della Commissione Bilancio e della
Commissione Cultura, scienza ed istruzione.
Alla luce della natura eminentemente tecnica della misura
proposta con il disegno di legge in esame, se ne raccomanda
una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.
Elvio RUFFINO, Relatore.
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