| (Natura giuridica
dei corpi di vigilanza privata).
1. La natura giuridica dei corpi di vigilanza privata
costituiti ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e dei loro agenti è di polizia
ausiliaria.
2. I corpi di vigilanza privata sono disciplinati secondo
le norme del diritto privato per quanto attiene agli aspetti
amministrativi, contrattuali, retributivi, previdenziali ed
assicurativi.
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