| (Attività di vigilanza privata. Competenze).
1. Fatte salve le prerogative delle Forze di polizia dello
Stato, le attività di vigilanza fissa, mobile, di scorta alle
persone, di trasporto e scorta valori e custodia, di pronto
intervento su segnalazione di allarme, la gestione delle
centrali di ascolto e di ricezione allarme o, comunque, ogni
altra forma di vigilanza svolta con modalità tecnologiche,
sono di esclusiva competenza dei corpi di vigilanza privata in
qualsiasi modo costituiti, quando richieste da enti dello
Stato, del parastato, da enti pubblici e privati. Nessun altro
soggetto è abilitato a fornire i servizi di sicurezza di cui
al presente articolo.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1 sono compresi,
altresì, i servizi antitaccheggio.
| |