| (Requisiti per l'ottenimento
delle concessioni governative).
1. Fatta salva la potestà del Ministero dell'interno in
ordine all'accoglimento o al diniego, chi intende ottenere
concessione governativa per l'istituzione di un corpo di
vigilanza privata, oltre a produrre l'istanza di rito, deve
dimostrare mediante atti certi, allegati alla domanda:
a) di possedere capacità tecniche ed economiche
adeguate alla organizzazione ed alla articolazione della
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istituzione del corpo di sicurezza che intende attivare;
b) di essere cittadino italiano o di altro Stato
membro dell'Unione europea;
c) di avere raggiunto la maggiore età e di aver
adempiuto agli obblighi di leva o di esserne esente;
d) di non avere riportato condanne per delitto non
colposo e di essere esente da carichi penali pendenti;
e) di essere persona di ottima condotta politica e
morale, sia pubblica che privata;
f) di essere in possesso di titolo di studio di
scuola media superiore o di titolo equipollente.
2. Sono fatte salve le situazioni che non rispondono ai
requisiti previsti dal presente articolo ed in essere alla
data di entrata in vigore della presente legge.
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