| (Validità delle concessioni governative).
1. Le concessioni governative per l'esercizio dei corpi di
vigilanza privata sono valide fino a revoca o sospensione.
2. La revoca o la sospensione delle concessioni di cui al
comma 1 sono disposte dal Ministero dell'interno su proposta
del prefetto competente territorialmente oppure a seguito di
rinuncia formale del titolare della concessione governativa
abilitante.
3. Le concessioni di cui al comma 1 possono essere altresì
revocate o sospese in qualsiasi momento per inosservanza
all'articolo 9 del testo unico approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, o quando ricorrono le condizioni previste
dagli articoli 10 e 11 dello stesso testo unico, ovvero per
motivi di ordine e di sicurezza pubblica.
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