| (Disciplina e controllo sui corpi di vigilanza privata e
sulle guardie particolari giurate).
1. Indipendentemente dagli organici di ciascun corpo di
vigilanza privata, tali organismi di sicurezza e le guardie
particolari giurate da essi dipendenti sono sottoposti alla
disciplina ed al controllo dei prefetti e dei questori
competenti per provincia, con riferimento alle sedi operative
dei corpi, alle ubicazioni dei servizi ed all'organizzazione
dei servizi stessi.
2. I corpi di vigilanza privata sono tenuti a prestare la
loro opera a richiesta delle autorità di pubblica sicurezza,
ed i loro agenti hanno l'obbligo di aderire a tutte le
richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
3. Fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 2, le
guardie particolari giurate non possono essere distratte dal
loro servizio.
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