| (Rappresentanze).
1. E' consentito ai titolari di concessione governativa o
a chi ha la responsabilità legale dei corpi di vigilanza
privata, di richiedere al Ministero dell'interno, per il
tramite delle prefetture competenti, la nomina di uno o più
rappresentanti con pieni poteri e responsabilità per la
gestione di un corpo di vigilanza privata o dei suoi
distaccamenti in province diverse.
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2. Il rappresentante o i rappresentanti di cui al comma 1
devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
4.
3. Il Ministero dell'interno, acquisito il parere della
prefettura o delle prefetture di competenza per territorio,
autorizza la nomina dei rappresentanti o formula diniego con
decreto motivato.
4. Il provvedimento del Ministero dell'interno, in caso di
diniego, è inappellabile.
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