| (Regolamenti e gerarchie dei corpi
di vigilanza privata).
1. Per le azioni di comando e disciplinari da espletare a
carico dei subordinati, i corpi di vigilanza privata si
dotano, in scala gerarchica ed in progressione, di segni
distintivi del grado. Al responsabile operativo, nella qualità
di comandante del corpo di vigilanza privata, spetta il
massimo grado gerarchico.
2. I segni distintivi del grado sono approvati dai
questori, con propri decreti, sentito il parere dei comandi
militari territoriali.
3. I criteri per l'attribuzione dei gradi e delle relative
carriere sono stabiliti da apposito regolamento interno di
ciascun corpo di vigilanza privata. Sono fatte salve le
insegne di grado approvate in ciascuna organizzazione di
vigilanza anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. I regolamenti di cui al comma 3 devono essere
sottoposti all'approvazione dei questori competenti per
giurisdizione; i predetti regolamenti interni recano
disposizioni sull'assetto organizzativo, le prescrizioni, le
norme disciplinari ed ogni altra disposizione tecnica
riguardante l'organizzazione del corpo di vigilanza privata
interessato.
5. Le eventuali modifiche ai regolamenti di cui ai commi 3
Pag. 8
e 4 devono essere preventivamente approvate dai questori
territorialmente competenti.
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