| (Albo professionale dei corpi
di vigilanza privata).
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno l'albo
professionale nazionale dei corpi di vigilanza privata.
2. All'albo devono iscriversi tutti i corpi di vigilanza
privata che operano sul territorio della Repubblica, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. La ritardata o mancata iscrizione dà luogo alla
sospensione o alla revoca della concessione governativa.
3. La domanda di iscrizione all'albo deve essere
formalizzata dal responsabile legale di ciascuna istituzione
di vigilanza privata e deve contenere: gli estremi del titolo
abilitante, l'indicazione delle cariche sociali, l'elenco
nominativo dell'organico operativo con la distinzione dei
gradi e qualifiche, l'indicazione della sede del comando
principale, delle sedi distaccate, ed ogni altra notizia in
ordine alle dotazioni ed alla potenzialità dei corpi che
richiedono l'iscrizione. Devono altresì essere analiticamente
specificate le eventuali compartecipazioni o interconnessioni
con altri corpi di vigilanza privata.
4. Il Ministero dell'interno può sollevare obiezioni e
imporre i relativi correttivi nei casi in cui i requisiti dei
corpi di vigilanza privata non risultino conformi alle leggi
ed ai regolamenti vigenti in materia; nei casi di conformità è
rilasciata la concessione per l'esercizio dei corpi di
vigilanza privata, ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
5. Presso le prefetture è istituito l'albo professionale
provinciale dei corpi di vigilanza privata. I titolari delle
concessioni hanno l'obbligo di inoltrare agli albi istituiti
presso le prefetture, copia degli atti di cui al comma 3,
inviati al Ministero dell'interno.
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