| (Qualifica e attribuzione di stato).
1. Le guardie particolari giurate, i guardiani, i
sottufficiali e gli ufficiali muniti di decreto di nomina,
incardinati nei corpi di vigilanza privata, rivestono la
qualifica di pubblico ufficiale e di agente di polizia
giudiziaria. La medesima qualifica spetta ai titolari delle
concessioni governative per l'esercizio dei corpi di vigilanza
privata ed ai responsabili legali, purchè muniti di decreto di
nomina a guardia particolare giurata, in servizio ed in
uniforme.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 competono qualifiche ed
attribuzioni proprie dei pubblici ufficiali e degli agenti di
polizia giudiziaria ai sensi della legislazione vigente in
materia.
3. Le qualifiche e le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2
sono limitate al servizio svolto ed ai percorsi in
itinere, durante gli orari di servizio.
4. Le qualifiche e le attribuzioni di pubblico ufficiale e
di agente di polizia giudiziaria operano altresì, ad ogni
effetto di legge, per i soggetti di cui al comma 1, con
riguardo all'ufficio proprio o al servizio espletato.
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