| (Requisiti delle guardie particolari giurate di ogni
ordine e grado appartenenti ai corpi
di vigilanza privata).
1. Al primo comma dell'articolo 138 del testo unico
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 3^ è sostituito dal seguente:
" 3^ avere conseguito un titolo di studio delle
scuole dell'obbligo;"
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b) dopo il numero 7^ sono aggiunti i seguenti:
" 7- bis essere iscritti, dopo aver prestato
giuramento, agli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi
della legislazione vigente in materia;
7- ter avere superato con profitto il corso di
formazione e addestramento per l'appartenenza ai corpi di
vigilanza privata".
2. Sono fatte salve le posizioni individuali in essere
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
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