| (Giuramento).
1. Le guardie particolari giurate sono immesse in servizio
solo dopo aver ottenuto il decreto di nomina ed aver
presentato giuramento innanzi al pretore competente.
2. Ai fini di cui al presente articolo si applicano
l'articolo 250 del regolamento approvato con regio decreto 6
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maggio 1940, n. 635, e, per quanto riguarda la formula del
giuramento, l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n.
478.
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