| (Uniformi ed equipaggiamento).
1. Ai fini dell'uso delle uniformi e dell'emanazione dei
decreti di approvazione delle stesse si applicano le
disposizioni in materia del testo unico approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. Per le decisioni in merito alla dotazione di
equipaggiamenti speciali e di mezzi di protezione, nonché per
le decisioni in merito ai mezzi di collegamento e di armamento
e di supporti prescritti per i corpi di vigilanza privata, è
istituita un'apposita commissione presso ciascuna prefettura
formata da sei membri, tre membri scelti tra i funzionari di
prefettura e di questura e tre membri appartenenti alla
categoria dei corpi di vigilanza privata e alle loro
associazioni nazionali.
3. La commissione di cui al comma 2 ha la competenza di
decidere in merito alle uniformi ed all'equipaggiamento e di
ordinare l'adeguamento nei casi di carenze.
| |