| (Armi).
1. Le guardie particolari giurate di cui al comma 1
dell'articolo 11 sono autorizzate a portare le armi in
servizio, come previsto dalla legislazione vigente in materia,
e per difesa personale.
2. Le guardie particolari giurate di cui al comma 1 sono
dotate di porto d'armi a tariffa ridotta o di porto d'armi
libero.
3. Le armi possono essere portate anche fuori servizio ed
in abiti civili, su tutto il territorio della Repubblica
italiana.
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