| (Sospensioni e revoche).
1. Quando l'autorità che ha concesso il decreto di nomina
ad una guardia particolare giurata lo revoca, essa deve
revocare anche il relativo porto d'armi.
2. Quando l'autorità che ha concesso il porto d'armi ad
una guardia particolare giurata lo revoca, la stessa autorità
deve revocare il decreto di nomina a guardia particolare
giurata.
3. Quando una guardia particolare giurata viene licenziata
od espulsa da un corpo di vigilanza privata, il comando del
corpo di vigilanza privata la priva del decreto di nomina e
del porto d'armi con l'obbligo di restituirli all'autorità che
li aveva concessi entro cinque giorni dall'evento, con
rapporto motivato.
4. Quando l'autorità concedente sospende il decreto di
nomina o il porto d'armi ad una guardia particolare giurata,
può ordinare che un titolo o l'altro sia custodito presso il
corpo di vigilanza privata interessata o presso il
commissariato o il distretto di Polizia di Stato competente
per giurisdizione ove ha sede principale il corpo di vigilanza
privata fino al termine del provvedimento di sospensione, se
non consegue la revoca.
5. Quando l'autorità concedente revoca la concessione
governativa ad un corpo di vigilanza privata, tutti gli
operativi muniti di decreto di nomina a guardia particolare
giurata e di porto d'armi cessano automaticamente dalle
funzioni, ed hanno l'obbligo di consegnare immediatamente i
predetti titoli alle autorità di Polizia di Stato indicate nel
decreto di revoca della concessione.
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