| (Ritiro delle armi).
1. Quando ricorrono le condizioni previste dell'articolo
17, commi 1, 2, e 3, l'autorità prefettizia o quella di
pubblica sicurezza ordina che le armi, di cui sono dotate le
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guardie particolari giurate per motivi di servizio, siano
consegnate al corpo di appartenenza in deroga alla legge 18
aprile 1975, n. 110, che le custodirà in un deposito vigilato,
con riserva di riversarle presso armerie autorizzate nel
termine di sette giorni dalla consegna.
2. Quando ricorrono le circostanze previste dall'articolo
17, comma 5, l'autorità di pubblica sicurezza ordina che tutte
le armi in dotazione agli operativi del disciolto corpo di
vigilanza privata siano consegnate presso una o più armerie
dove devono essere tenute a disposizione per essere,
eventualmente, vendute all'asta.
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