| (Armi. Dotazioni).
1. Le guardie particolari giurate di qualsiasi ordine e
grado, incardinate ai corpi di vigilanza privata, munite del
relativo porto d'armi, portano le armi consentite dalla
legislazione vigente e ne vengono dotate dai rispettivi
comandi dei corpi esclusivamente per quanto concerne i costi
di acquisto. Restano a carico individuale l'onere delle
relative denunce, la responsabilità della loro conservazione,
il preventivo ritiro presso le armerie autorizzate alle
vendite indicate dai rispettivi comandi dei corpi di
appartenenza.
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