| (Atti delle guardie particolari giurate).
1. Le guardie particolari giurate di cui al comma 1
dell'articolo 11, quando procedono autonomamente, nell'ambito
del servizio svolto, o in ausilio alle Forze dell'ordine dello
Stato, compiono tutti gli atti inerenti alla loro qualifica od
ufficio, comprese la compilazione e la sottoscrizione dei
verbali di arresto, di riferimento, di sequestro, e si
avvalgono delle Forze dell'ordine per gli adempimenti che ne
conseguono.
| |