| (Controlli della Polizia dello Stato e prescrizioni di
natura operativa).
1. I questori, sotto le cui giurisdizioni ricadono le sedi
ed i comandi operativi dei corpi di vigilanza privata,
esercitano, direttamente o per il tramite di funzionari della
Polizia di Stato, i controlli sulla gestione dei corpi e sulle
guardie particolari giurate di appartenenza. Compete altresì
loro il potere di emanare decreti e prescrizioni, o di
modificare gli ordini di servizio emessi dai corpi di
vigilanza privata e, comunque, di compiere qualsiasi altra
legittima azione di censura o avente valore correttivo nei
riguardi dei corpi e dei loro agenti.
2. Le guardie particolari giurate ed i corpi di vigilanza
privata possono essere chiamati a concorrere, in forma
gerarchicamente subordinata, a tutte le operazioni di polizia
concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica, ivi compresi la
lotta alla criminalità organizzata e il controllo del
territorio.
3. Le guardie particolari giurate, appartenenti ai corpi
di vigilanza privata, possono essere altresì chiamate a
concorrere nelle operazioni di protezione civile e in
occasioni di disastri.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, ferme restando la
qualifica e le attribuzioni singolarmente rivestite, la
qualifica di pubblico ufficiale, nonché quella di agente di
polizia giudiziaria, è estesa alle guardie particolari
giurate, impiegate in tali servizi, per tutta la durata della
collaborazione, con l'aggiunta della qualifica di pubblica
sicurezza.
5. Ai fini economici, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3,
le guardie particolari giurate godono del trattamento
economico e normativo dovuti, secondo il grado rivestito, ai
sensi dei contratti collettivi di lavoro di categoria, a spese
del Ministero dell'interno o delle locali prefetture.
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