| (Formazione ed addestramento
del personale operativo).
1. Il Ministero dell'interno fornisce ai corpi di
vigilanza privata, per il tramite dei questori e dei prefetti,
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un completo programma di studi per la formazione e
l'addestramento degli aspiranti a guardia particolare giurata
e, ove necessario, i programmi di aggiornamento.
2. Il programma di cui al comma 1 può essere integrato dai
rispettivi corpi di vigilanza privata secondo i singoli scopi
organizzativi e le esigenze di massima formazione.
3. Il programma di cui ai commi 1 e 2 deve comprendere
tutte le nozioni giuridiche rilevanti, nonché le altre
normative, tecniche e disciplinari, riguardanti l'espletamento
dei servizi di competenza con particolare riferimento agli
aspetti tecnici, tecnologici e di pronto intervento.
4. Il Ministro dell'interno, per la formulazione dei
programmi, può avvalersi della collaborazione di una
commissione di esperti composta da membri dei corpi di
vigilanza privata o delle associazioni nazionali di
categoria.
5. I programmi ministeriali hanno valore di testo
ufficiale e devono essere obbligatoriamente recepiti da tutti
i corpi di vigilanza privata autorizzati sul territorio
nazionale, per essere integralmente applicati durante i corsi
di formazione per i nuovi aspiranti.
6. I questori competenti per territorio vigilano sulla
attuazione del presente articolo.
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