| (Svolgimento dei corsi di formazione
e addestramento).
1. Ai fini della formazione e dell'addestramento delle
guardie particolari giurate, devono essere osservati i
seguenti criteri:
a) compete ai corpi di vigilanza privata la
selezione preventiva degli aspiranti;
b) non possono essere avviati ai corsi di
formazione gli aspiranti che non siano risultati idonei alle
preventive selezioni psico-attitudinali, nonché a quelle atte
ad accertare il livello culturale degli interessati e
l'idoneità fisica allo svolgimento di un corso per
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l'apprendimento delle tecniche di difesa e di attacco;
c) i corsi di formazione non possono avere durata
inferiore ai sei mesi;
d) al termine dei corsi di formazione sono
previsti esami mediante elaborati scritti e prove orali.
2. Ciascun corpo di vigilanza privata istituisce per le
finalità di cui al presente articolo una commissione composta
da:
a) due ufficiali, uno dei quali con funzione di
presidente;
b) un sottufficiale;
c) un graduato inferiore;
d) due guardie, di cui una con almeno tre anni di
anzianità di servizio.
3. Un funzionario della Polizia di Stato, delegato dal
questore, soprintende ai lavori della commissione di cui al
comma 2 e allo svolgimento degli esami.
4. La commissione di cui al comma 2 è tenuta a
verbalizzare l'esito degli esami, ed i relativi verbali, in
triplice copia, devono essere depositati presso le questure
competenti per territorio entro venti giorni dal termine degli
esami.
5. E' fatto divieto di insediare le commissioni di esame
in assenza del funzionario della Polizia di Stato di cui al
comma 3.
6. Per i corpi di vigilanza privata di nuova formazione, i
programmi dei corsi di formazione sono svolti sotto la diretta
responsabilità del titolare della concessione governativa per
le prime venti unità operative con obbligo di procedere, per
le future assunzioni in servizio, in conformità alle
disposizioni del presente articolo.
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