| (Riqualificazione del personale in servizio).
1. E' fatto obbligo a tutti i corpi di vigilanza privata
operanti sul territorio della Repubblica di dare dimostrazione
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di avere riqualificato professionalmente e tecnicamente il
personale operativo alle proprie dipendenze o, in mancanza, di
riqualificare il predetto personale mediante corsi accelerati
per la durata di centocinquanta ore complessive retribuite.
2. L'obbligo di cui al comma 1 decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge e la riqualificazione
del personale deve avvenire entro centottanta giorni da tale
data, e deve, altresì, risultare da dichiarazione giurata dei
responsabili legali dei corpi di vigilanza privata, da
trasmettere alla prefettura territorialmente competente
unitamente al programma svolto di cui all'articolo 22 ed agli
esiti conseguiti.
3. I questori competenti per territorio vigilano sul
rispetto delle disposizioni del presente articolo.
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