| (Rappresentanti di base).
1. In ogni corpo di vigilanza privata, ciascun reparto
operativo o ufficio, composto da un numero di unità fino a
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cinquanta, ha diritto di nominare un proprio rappresentante
sindacale; due rappresentanti possono essere nominati dagli
appartenenti ai reparti e/o uffici composti da cinquantuno a
duecento unità.
2. I rappresentanti di cui al comma 1 intrattengono
rapporti con le direzioni dei corpi di vigilanza privata,
secondo modalità stabilite dalle medesime, al fine di
discutere con i componenti delle stesse direzioni in ordine
alle problematiche di servizio riguardanti i reparti di
appartenenza.
3. Sono fatti salvi i diritti di rappresentanza
sindacali.
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