| 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli altri enti locali e/o montani e le associazioni
agrarie gestiscono il proprio patrimonio agro-silvo-pastorale
attraverso la costituzione di consorzi forestali e di aziende
speciali ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n.
3267, e successive modificazioni.
2. Ai fini di una migliore unità di gestione delle risorse
forestali, agli enti di cui al comma 1 possono partecipare i
proprietari di terreni agro-silvo-pastorali, sia singolarmente
che mediante consorzi volontari o società forestali, salvo
quanto previsto dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977,
n. 984. A tali organismi è attribuita la personalità giuridica
di diritto privato.
3. Se lo richiedono i proprietari di almeno tre quarti
della superficie interessata e i tre quarti dei proprietari
interessati, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono istituire gli organismi di cui ai commi 1 e 2
anche in via coattiva.
4. I soggetti di cui alla presente legge deliberano a
maggioranza assoluta in tutte le sedute di assemblea, sia
ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda
convocazione.
5. I compiti di cui al presente articolo sono altresì
riconosciuti alle strutture aventi natura di persona giuridica
privata per la gestione associata, con le finalità
pubblicistiche di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923,
n. 3267, e successive modificazioni, di patrimoni
agro-silvo-pastorali nonché delle aree protette e di parchi
regionali, provinciali o locali di cui alla legge 6 dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni, e relative leggi
regionali.
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