| 1. Agli organismi di cui all'articolo 1 le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare
tutti o parte dei compiti gestionali previsti dagli articoli
22, 23 e 24 della legge 6 dicembre 1991, n 394, e successive
modificazioni, comprese la vigilanza e la sorveglianza, da
esercitare con personale appositamente abilitato ai sensi
delle norme vigenti in materia.
2. Alle forme di gestione previste dall'articolo 1, ivi
comprese quelle esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano assicurano un contributo annuo, commisurato alla
superficie gestita e secondo i criteri, aggiornati
periodicamente su base ISTAT, indicati dal Piano forestale
nazionale, sulle spese di gestione, comprese quelle per il
personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.
3. Sino a quando non sia assicurato l'intervento da parte
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, il contributo di cui al comma 2 è concesso dal
Ministero per le politiche agricole.
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