| 1. Alle comunioni familiari, se non diversamente
precisato, sono equiparate le università agrarie, le
comunanze, le partecipanze, le società di antichi possidenti e
le altre associazioni agrarie delle aree montane, comunque
denominate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni, e per il conseguimento degli obiettivi del
Piano forestale nazionale e degli altri provvedimenti per la
montagna e per le proprietà agro-silvo-pastorali.
2. Nelle aree agro-silvo-pastorali di proprietà degli enti
di cui al comma 1 dei comuni montani e/o svantaggiati,
l'accertamento e la definizione degli usi civici nonché lo
svolgimento delle istruttorie demaniali di cui alla legge 16
giugno 1927, n. 1766, e successive modificazioni, sono
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considerati interventi di interesse ambientale e rientrano tra
quelli previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, e fruiscono dei finanziamenti
previsti dalla medesima legge n. 394 del 1991.
3. Agli organismi di cui al comma 1 ed agli altri soggetti
privati o enti locali proprietari di beni
agro-silvo-pastorali, associati nelle forme di cui
all'articolo 1, sono altresì riconosciuti compiti e funzioni
di associazioni di imprenditori forestali costituite allo
scopo di aiutare i propri associati a realizzare una gestione
sostenibile ed efficiente delle foreste, anche al fine della
applicazione dei regolamenti dell'Unione europea.
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