| 1. Le attività destinate a promuovere, sostenere e
diffondere gli organismi di cui all'articolo 1, nonché a
valorizzare le aree forestali, collettive e di uso civico,
anche ai fini dello sviluppo sostenibile delle funzioni
economiche, ecologiche e sociali delle foreste, ivi compresa
la prevenzione da rischi di incendio, rientrano tra le
attività di competenza del Ministero per le politiche agricole
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997,
n. 143.
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