| (Copertura finanziaria).
1. Al finanziamento del Fondo, previsto nella misura di
lire 10 miliardi annue per gli anni 1999, 2000 e 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
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l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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