Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70791
DDL6043-0002
Progetto di legge Camera n. 6043 - testo presentato - (DDL13-6043)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C6043. TESTIPDL
...C6043.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6043 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - A quasi nove anni dalla sua
  approvazione, l'attuale legge quadro in materia di diritto
  allo studio universitario (legge 2 dicembre 1991, n. 390)
  dimostra tutti i suoi limiti e le sue carenze.  Appare, dunque,
  urgente procedere ad una revisione di tale normativa ponendosi
  quale fine prioritario quello di affidare interamente alle
  regioni la competenza in materia, in tale modo eliminando
  tutti quei vincoli che attualmente derivano dall'eccessiva
  invadenza dello Stato centrale in un settore che, proprio per
  la particolare connotazione delle problematiche che affronta,
  rientra nella sfera delle competenze regionali.
     Per tale motivo la presente proposta di legge va nella
  direzione auspicata della soppressione del Ministero
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e
  dell'attribuzione di tutte le competenze in materia di diritto
  allo studio alle regioni; tutto ciò nella prospettiva di
  attuare, almeno in tale ambito, un primo passo verso la
  riforma federale dello Stato.
     Alla competenza delle università verrebbero comunque
  lasciati gli ambiti inerenti gli interventi relativi alle
  attività a tempo parziale, le cosiddette  "150 ore"
  (articolo 11) e la possibilità di organizzare corsi intensivi
  (articolo 12), per venire incontro alle esigenze degli
  studenti oggettivamente più svantaggiati.
     Le regioni, invece, dovranno farsi carico di tutti gli
  altri interventi previsti dall'articolo 7: borse ed assegni di
  studio, prestiti d'onore, servizi abitativi, servizi per
  l'orientamento, servizi di ristorazione, servizi editoriali,
  librari e per le attività culturali, sportive e ricreative,
  interventi per l'interscambio e la mobilità degli studenti,
 
                               Pag. 2
 
  interventi in favore degli studenti lavoratori, pendolari e
  portatori di  handicap,  nonché servizi sanitari e di
  consulenza psicologica.
     Numerosi sono i punti qualificanti della presente proposta
  di legge.
     L'articolo 3 prevede che i servizi non assegnati alla
  totalità degli studenti, ma concessi in seguito al superamento
  di uno specifico concorso (borse e assegni di studio, posti
  nei pensionati, prestiti d'onore, eccetera), siano assegnati
  in via prioritaria agli studenti residenti da almeno cinque
  anni nella regione dove è ubicata l'università.  Tutti gli
  altri interventi, ossia quelli ai quali possono accedere tutti
  (ad esempio, mense, prestito libri, orientamento
  universitario, eccetera), dovranno essere a carico della
  regione di provenienza dello studente, nel caso in cui questi
  non sia residente nella stessa regione nella quale ha sede
  l'università.
     Per quanto concerne poi gli studenti stranieri, l'articolo
  14 prevede la distinzione in due categorie: comunitari ed
  extracomunitari.  In particolare, gli studenti di nazionalità
  straniera appartenenti all'Unione europea fruiscono di tutti i
  servizi e di tutte le provvidenze previsti per i cittadini
  italiani, nel rispetto delle convenzioni stipulate dalle
  singole università nell'esercizio della propria autonomia,
  fermo restando, per quanto concerne i servizi destinati alla
  non totalità degli studenti, il riconoscimento della priorità
  per i soggetti residenti da almeno cinque anni nella regione
  ove ha sede l'università.
     Tutti gli altri studenti di nazionalità straniera
  fruiscono esclusivamente dei servizi e delle provvidenze
  previsti dagli accordi bilaterali intercorsi tra l'Italia e il
  Paese di provenienza dello studente.
     Assume, inoltre, notevole rilevanza la disciplina dei
  prestiti d'onore, all'articolo 8, (che nel nostro Paese trova
  scarsa applicazione, mentre ad esempio in Olanda coinvolge tre
  studenti su quattro) già prevista dalla legge n. 390 del 1991,
  nonché la disciplina concernente i servizi di residenza
  universitaria (articolo 9).
     L'articolo 16 prevede le sanzioni per contrastare
  eventuali dichiarazioni non veritiere prodotte dagli studenti
  relativamente alla propria situazione patrimoniale; a tale
  proposito l'articolo 18 richiede espressamente che venga
  presentata tutta la documentazione necessaria a comprovare
  quanto dichiarato in merito.
     L'articolo 20, nel disciplinare la copertura finanziaria
  della proposta di legge, oltre ad utilizzare l'apposito
  accantonamento previsto dalla legge finanziaria per il 1999,
  nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativo
  al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica, affida, per gli anni successivi al triennio
  1999-2001, alla legge finanziaria annuale nell'ambito degli
  stanziamenti iscritti nella tabella C, il rifinanziamento
  della legge, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
  d),  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
  modificazioni.
 
DATA=990519 FASCID=DDL13-6043 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6043 TOTPAG=0014 TOTDOC=0027 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=057 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=604300 00 FASCIDC=13DDL6043 SORTNAV=0604300 000 00000 ZZDDLC6043 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati