| Onorevoli Colleghi! - A quasi nove anni dalla sua
approvazione, l'attuale legge quadro in materia di diritto
allo studio universitario (legge 2 dicembre 1991, n. 390)
dimostra tutti i suoi limiti e le sue carenze. Appare, dunque,
urgente procedere ad una revisione di tale normativa ponendosi
quale fine prioritario quello di affidare interamente alle
regioni la competenza in materia, in tale modo eliminando
tutti quei vincoli che attualmente derivano dall'eccessiva
invadenza dello Stato centrale in un settore che, proprio per
la particolare connotazione delle problematiche che affronta,
rientra nella sfera delle competenze regionali.
Per tale motivo la presente proposta di legge va nella
direzione auspicata della soppressione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e
dell'attribuzione di tutte le competenze in materia di diritto
allo studio alle regioni; tutto ciò nella prospettiva di
attuare, almeno in tale ambito, un primo passo verso la
riforma federale dello Stato.
Alla competenza delle università verrebbero comunque
lasciati gli ambiti inerenti gli interventi relativi alle
attività a tempo parziale, le cosiddette "150 ore"
(articolo 11) e la possibilità di organizzare corsi intensivi
(articolo 12), per venire incontro alle esigenze degli
studenti oggettivamente più svantaggiati.
Le regioni, invece, dovranno farsi carico di tutti gli
altri interventi previsti dall'articolo 7: borse ed assegni di
studio, prestiti d'onore, servizi abitativi, servizi per
l'orientamento, servizi di ristorazione, servizi editoriali,
librari e per le attività culturali, sportive e ricreative,
interventi per l'interscambio e la mobilità degli studenti,
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interventi in favore degli studenti lavoratori, pendolari e
portatori di handicap, nonché servizi sanitari e di
consulenza psicologica.
Numerosi sono i punti qualificanti della presente proposta
di legge.
L'articolo 3 prevede che i servizi non assegnati alla
totalità degli studenti, ma concessi in seguito al superamento
di uno specifico concorso (borse e assegni di studio, posti
nei pensionati, prestiti d'onore, eccetera), siano assegnati
in via prioritaria agli studenti residenti da almeno cinque
anni nella regione dove è ubicata l'università. Tutti gli
altri interventi, ossia quelli ai quali possono accedere tutti
(ad esempio, mense, prestito libri, orientamento
universitario, eccetera), dovranno essere a carico della
regione di provenienza dello studente, nel caso in cui questi
non sia residente nella stessa regione nella quale ha sede
l'università.
Per quanto concerne poi gli studenti stranieri, l'articolo
14 prevede la distinzione in due categorie: comunitari ed
extracomunitari. In particolare, gli studenti di nazionalità
straniera appartenenti all'Unione europea fruiscono di tutti i
servizi e di tutte le provvidenze previsti per i cittadini
italiani, nel rispetto delle convenzioni stipulate dalle
singole università nell'esercizio della propria autonomia,
fermo restando, per quanto concerne i servizi destinati alla
non totalità degli studenti, il riconoscimento della priorità
per i soggetti residenti da almeno cinque anni nella regione
ove ha sede l'università.
Tutti gli altri studenti di nazionalità straniera
fruiscono esclusivamente dei servizi e delle provvidenze
previsti dagli accordi bilaterali intercorsi tra l'Italia e il
Paese di provenienza dello studente.
Assume, inoltre, notevole rilevanza la disciplina dei
prestiti d'onore, all'articolo 8, (che nel nostro Paese trova
scarsa applicazione, mentre ad esempio in Olanda coinvolge tre
studenti su quattro) già prevista dalla legge n. 390 del 1991,
nonché la disciplina concernente i servizi di residenza
universitaria (articolo 9).
L'articolo 16 prevede le sanzioni per contrastare
eventuali dichiarazioni non veritiere prodotte dagli studenti
relativamente alla propria situazione patrimoniale; a tale
proposito l'articolo 18 richiede espressamente che venga
presentata tutta la documentazione necessaria a comprovare
quanto dichiarato in merito.
L'articolo 20, nel disciplinare la copertura finanziaria
della proposta di legge, oltre ad utilizzare l'apposito
accantonamento previsto dalla legge finanziaria per il 1999,
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativo
al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, affida, per gli anni successivi al triennio
1999-2001, alla legge finanziaria annuale nell'ambito degli
stanziamenti iscritti nella tabella C, il rifinanziamento
della legge, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
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