| (Finalità).
1. In conformità ai princìpi di cui agli articoli 3 e 34
della Costituzione, la presente legge detta le disposizioni
volte a disciplinare il diritto allo studio in ambito
universitario, nonché a rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini
nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per
consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di
raggiungere i gradi più alti degli studi.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono
princìpi fondamentali e norme di riforma economico-sociale, ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in materia di
diritto agli studi universitari. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le
disposizioni della presente legge compatibilmente con le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione.
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