| (Interventi delle regioni e delle università).
1. Alle regioni spettano tutte le competenze relative
all'indirizzo, al coordinamento e alla programmazione degli
interventi in materia di diritto agli studi universitari.
2. Lo Stato trasferisce ad ogni regione, in proporzione
all'ammontare totale degli studenti universitari residenti
nella medesima regione ed iscritti ad una qualsiasi università
situata nell'ambito del territorio nazionale, i fondi
necessari per attuare gli interventi di cui alla presente
legge. A tale fine, le regioni comunicano al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro
il 31 gennaio di ogni anno, il numero di studenti universitari
iscritti alle università aventi sede nel proprio
territorio.
3. I servizi e gli interventi di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 1 dell'articolo 7, destinati in
base a concorsi alla non totalità degli studenti, sono
assegnati, in via prioritaria, ai residenti da almeno cinque
anni nella regione ove è situata l'università.
4. Tutti gli oneri relativi ai servizi e agli interventi
di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l) e
m) del comma 1 dell'articolo 7, rivolti alla totalità
degli studenti, se utilizzati da soggetti residenti in una
regione diversa da quella ove è situata l'università, sono a
carico della regione di provenienza dello studente. In caso di
morosità di quest'ultima, i servizi erogati nei confronti di
studenti provenienti da regione inadempiente possono essere
sospesi.
5. Le regioni possono destinare una quota dell'ammontare
complessivo del trasferimento statale, nel limite massimo
dell'1 per cento, alla realizzazione di interventi speciali in
favore di studenti che frequentino università situate fuori
dal territorio della regione di residenza.
6. Le università organizzano e gestiscono i propri servizi
in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio
universitario.
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7. Le regioni, le università, nonché gli enti e le
istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse
all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano
tra loro per il raggiungimento delle finalità della presente
legge. A tale scopo stipulano accordi e convenzioni per la
realizzazione di specifiche attività.
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