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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70795
DDL6043-0006
Progetto di legge Camera n. 6043 - testo presentato - (DDL13-6043)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C6043. TESTIPDL
...C6043.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6043 ZZ13 ZZPD ZZPR
        (Interventi delle regioni e delle università).
     1.  Alle regioni spettano tutte le competenze relative
  all'indirizzo, al coordinamento e alla programmazione degli
  interventi in materia di diritto agli studi universitari.
     2.  Lo Stato trasferisce ad ogni regione, in proporzione
  all'ammontare totale degli studenti universitari residenti
  nella medesima regione ed iscritti ad una qualsiasi università
  situata nell'ambito del territorio nazionale, i fondi
  necessari per attuare gli interventi di cui alla presente
  legge.  A tale fine, le regioni comunicano al Ministero del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro
  il 31 gennaio di ogni anno, il numero di studenti universitari
  iscritti alle università aventi sede nel proprio
  territorio.
     3.  I servizi e gli interventi di cui alle lettere  a),
  b)  e  c)  del comma 1 dell'articolo 7, destinati in
  base a concorsi alla non totalità degli studenti, sono
  assegnati, in via prioritaria, ai residenti da almeno cinque
  anni nella regione ove è situata l'università.
     4.  Tutti gli oneri relativi ai servizi e agli interventi
  di cui alle lettere  d), e), f), g), h), i), l)  e
  m)  del comma 1 dell'articolo 7, rivolti alla totalità
  degli studenti, se utilizzati da soggetti residenti in una
  regione diversa da quella ove è situata l'università, sono a
  carico della regione di provenienza dello studente.  In caso di
  morosità di quest'ultima, i servizi erogati nei confronti di
  studenti provenienti da regione inadempiente possono essere
  sospesi.
     5.  Le regioni possono destinare una quota dell'ammontare
  complessivo del trasferimento statale, nel limite massimo
  dell'1 per cento, alla realizzazione di interventi speciali in
  favore di studenti che frequentino università situate fuori
  dal territorio della regione di residenza.
     6.  Le università organizzano e gestiscono i propri servizi
  in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio
  universitario.
 
                               Pag. 5
 
     7.  Le regioni, le università, nonché gli enti e le
  istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse
  all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano
  tra loro per il raggiungimento delle finalità della presente
  legge.  A tale scopo stipulano accordi e convenzioni per la
  realizzazione di specifiche attività.
 
DATA=990519 FASCID=DDL13-6043 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6043 TOTPAG=0014 TOTDOC=0027 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=004 PAGFIN=0005 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=604300 00 FASCIDC=13DDL6043 SORTNAV=0604300 000 00000 ZZDDLC6043 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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