| (Princìpi generali).
1. Ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli
interventi di cui alla presente legge non destinati alla
generalità degli studenti, le regioni definiscono i criteri
per la determinazione del merito e delle condizioni economiche
degli studenti, tenendo conto della natura e dell'ammontare
del reddito imponibile, dell'ampiezza del nucleo familiare,
nonché dell'eventuale presenza nello stesso di soggetti
portatori di handicap.
2. Le regioni, altresì, esercitano la potestà legislativa
nelle materie di cui all'articolo 7, conformandosi ai seguenti
princìpi:
a) la fruizione dei servizi comporta di norma per
gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso.
Gli enti per il diritto allo studio dispongono, per gli
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, la gratuità o
particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi;
b) le borse di studio assegnate non possono,
comunque, essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca
dei borsisti.
3. Gli studenti già in possesso di un diploma di laurea
non possono accedere per un ulteriore corso di laurea alle
Pag. 6
provvidenze destinate ai capaci e ai meritevoli privi di
mezzi.
| |