| (Legislazione regionale ed organismi
di gestione).
1. Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui alla
presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore
della medesima, mediante l'emanazione di leggi regionali volte
alla disciplina degli ambiti e delle funzioni ad esse
attribuite.
2. Le regioni istituiscono per le finalità di cui alla
presente legge un apposito organismo di gestione, dotato di
autonomia amministrativa e gestionale.
3. L'organismo di gestione di cui al comma 2 può
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i
criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da
soggetti individuali o da associazioni e cooperative
studentesche operanti nelle università.
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