| (Servizi ed interventi
per il diritto allo studio).
1. Le regioni, nell'ambito degli interventi in materia di
diritto allo studio universitario, istituiscono i seguenti
servizi:
a) borse ed assegni di studio;
b) prestiti d'onore;
c) servizi abitativi;
d) servizi per l'orientamento;
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e) servizi di ristorazione;
f) servizi editoriali, librari e per le attività
culturali, sportive e ricreative;
g) servizi per l'interscambio e la mobilità degli
studenti;
h) interventi in favore degli studenti
lavoratori;
i) interventi in favore degli studenti
pendolari;
l) interventi in favore degli studenti portatori
di handicap;
m) servizi sanitari e di consulenza
psicologica.
2. I servizi di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1 sono classificati come non destinati alla totalità
degli studenti. I restanti servizi di cui al medesimo comma 1
sono classificati come destinati alla totalità degli
studenti.
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