| (Prestiti d'onore).
1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di
reddito individuati ai sensi della legislazione regionale,
possono essere concessi da aziende e da istituti di credito
prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine
economico connesse alla frequenza degli studi.
2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza
interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione
degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro
dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non
può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario.
Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla
interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia
iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del
prestito e, limitatamente al periodo successivo al
completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla
corresponsione degli interessi al tasso legale.
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3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità
per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti dei
propri stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione
di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione dei
relativi interessi. Le convenzioni che in materia le regioni
stipulano con aziende ed istituti di credito devono
disciplinare:
a) i termini di erogazione rateale del prestito in
relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;
b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto
di credito per il ritardo nell'erogazione del prestito.
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