| (Servizi abitativi).
1. Le regioni predispongono interventi pluriennali per
l'edilizia residenziale universitaria finalizzati alla
costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione,
all'ammodernamento e alla manutenzione delle strutture
destinate ad alloggi per studenti universitari e alla
concessione di contributi alle province ed ai comuni ove
esistano sedi universitarie, per la ristrutturazione di
immobili di loro proprietà da adibire alla medesima
destinazione.
2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono
utilizzare quote delle risorse disponibili per la
realizzazione di programmi pluriennali per l'edilizia
residenziale pubblica.
3. L'offerta di alloggi agli studenti può essere attuata
anche avvalendosi della stipula di apposite convenzioni con
cooperative, enti e soggetti individuali.
| |