| (Attribuzioni).
1. Le università esercitano, in collaborazione con gli
organismi regionali competenti, le funzioni già assegnate
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dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di diritto
agli studi universitari. Le università inoltre:
a) concedono l'esonero totale o parziale dal
pagamento dei contributi, previsti dai rispettivi ordinamenti,
sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1;
b) agevolano la frequenza ai corsi, nonché lo
studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di
biblioteche e di laboratori;
c) promuovono corsi per studenti lavoratori e
corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone la durata e
le particolari modalità di svolgimento ai sensi dell'articolo
11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
d) curano l'informazione sulle possibilità offerte
per lo studio e la formazione presso altre università o enti,
con particolare attenzione ai programmi comunitari, e
pubblicizzano gli interventi di loro competenza in materia di
diritto agli studi universitari;
e) promuovono interscambi di studenti, che possono
avere validità ai fini dei corsi di studio, con università e
con altre istituzioni assimilate italiane ed estere, salvo le
vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e
di titoli;
f) sostengono le attività formative autogestite
dagli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
c), della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le università provvedono alle attività di cui al comma
1 senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
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