| (Attività a tempo parziale).
1. Le università, sentiti gli organismi universitari,
possono disciplinare con propri regolamenti forme di
collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi
resi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di
Pag. 10
docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di
responsabilità amministrative. L'assegnazione delle predette
collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili
nel bilancio delle università e sulla base di graduatorie
annuali formulate secondo i criteri di merito e di reddito, di
cui all'articolo 4, comma 1, con priorità di assegnazione
delle stesse agli studenti residenti da almeno cinque anni nel
territorio in cui è ubicata l'università.
2. La prestazione richiesta allo studente per le
collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo,
esente dall'imposta locale sui redditi (ILOR) e dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). La collaborazione
non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato
e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici
concorsi. Le università provvedono alla copertura assicurativa
contro gli infortuni.
3. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel
rispetto dei seguenti princìpi:
a) i compensi possono essere assegnati a studenti
che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti
dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di
iscrizione;
b) le prestazioni dello studente non possono
superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno
accademico;
c) a parità di condizioni del curriculum
formativo, prevalgono le condizioni di reddito più
disagiate;
d) al termine di ciascun anno viene fatta una
valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei
compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.
| |