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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70805
DDL6043-0016
Progetto di legge Camera n. 6043 - testo presentato - (DDL13-6043)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C6043. TESTIPDL
...C6043.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6043 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Attività a tempo parziale).
     1.  Le università, sentiti gli organismi universitari,
  possono disciplinare con propri regolamenti forme di
  collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi
  resi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di
 
                              Pag. 10
 
  docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990,
  n. 341, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di
  responsabilità amministrative.  L'assegnazione delle predette
  collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili
  nel bilancio delle università e sulla base di graduatorie
  annuali formulate secondo i criteri di merito e di reddito, di
  cui all'articolo 4, comma 1, con priorità di assegnazione
  delle stesse agli studenti residenti da almeno cinque anni nel
  territorio in cui è ubicata l'università.
     2.  La prestazione richiesta allo studente per le
  collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo,
  esente dall'imposta locale sui redditi (ILOR) e dall'imposta
  sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).  La collaborazione
  non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato
  e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici
  concorsi.  Le università provvedono alla copertura assicurativa
  contro gli infortuni.
     3.  I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel
  rispetto dei seguenti princìpi:
         a)  i compensi possono essere assegnati a studenti
  che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti
  dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di
  iscrizione;
         b)  le prestazioni dello studente non possono
  superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno
  accademico;
         c)  a parità di condizioni del  curriculum
  formativo, prevalgono le condizioni di reddito più
  disagiate;
         d)  al termine di ciascun anno viene fatta una
  valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei
  compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.
 
DATA=990519 FASCID=DDL13-6043 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6043 TOTPAG=0014 TOTDOC=0027 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=029 PAGFIN=0010 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=604300 00 FASCIDC=13DDL6043 SORTNAV=0604300 000 00000 ZZDDLC6043 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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