| (Corsi intensivi).
1. I consigli delle strutture didattiche possono prevedere
l'attivazione di corsi intensivi, a totale carico dei bilanci
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universitari, al fine di consentire, anche agli studenti che
si trovino in situazioni di svantaggio, una più efficace
fruizione dell'offerta formativa.
2. I corsi di cui al comma 1 del presente articolo sono
disciplinati dai regolamenti previsti all'articolo 11, comma
2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. L'insegnamento nei corsi intensivi è svolto da
professori e da ricercatori confermati in ruolo in aggiunta
alle attività di docenza previste dall'articolo 12 della legge
19 novembre 1990, n. 341, e con le modalità di cui al comma 3
dello stesso articolo. L'ammontare della relativa retribuzione
è stabilito con i regolamenti di cui al comma 2 del presente
articolo.
4. Corsi intensivi speciali possono essere attivati,
secondo le modalità del presente articolo:
a) per il perseguimento di attività formative
analoghe a quelle previste per le scuole di specializzazione
di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, nelle more dell'emanazione dei relativi decreti di
attuazione, ai sensi del comma 95 dell'articolo 17 della legge
15 maggio 1997, n. 127. Gli studi compiuti nell'ambito di tali
corsi possono essere altresì riconosciuti, totalmente o
parzialmente, successivamente all'attivazione delle predette
scuole di specializzazione, ai fini della prosecuzione degli
studi nelle stesse;
b) per lo svolgimento delle attività di cui
all'articolo 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341.
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