| (Studenti stranieri).
1. Gli studenti di nazionalità straniera appartenenti
all'Unione europea fruiscono dei servizi e delle provvidenze
previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali nei modi
e nelle forme stabiliti per i cittadini italiani e nel
rispetto delle convenzioni stipulate dalle singole università
nell'esercizio della propria autonomia, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 3, comma 3, relativamente ai servizi
destinati alla non totalità degli studenti.
2. Tutti gli altri studenti di nazionalità straniera
fruiscono esclusivamente dei servizi e delle provvidenze
espressamente previsti dagli accordi bilaterali intercorsi tra
l'Italia e il Paese di provenienza dello studente.
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