| (Beni immobili e mobili).
1. Alle regioni è concesso l'uso perpetuo e gratuito di
beni immobili individuati dallo Stato e di proprietà statale e
del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente,
destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del
diritto agli studi universitari.
2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria
relativi ai beni di cui al comma 1, nonché ogni eventuale
tributo, sono posti a carico delle regioni.
3. Alle regioni è concesso l'uso dei beni immobili delle
università e del materiale mobile in essi esistente, destinati
esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già
propri delle opere universitarie.
4. La regione definisce le modalità di fruizione dei beni
di cui al presente articolo. Per i beni di cui al comma 3, le
modalità dell'uso ed il relativo canone sono determinati,
sulla base di una stima del valore dei beni effettuata
dall'ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione tra
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regione e università da stipulare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la
destinazione di cui al presente articolo, i beni devono essere
riconsegnati all'università o allo Stato.
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