| (Sanzioni).
1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite
dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni
non veritiere relative a dati propri o dei propri congiunti,
al fine di fruire degli interventi previsti dalla presente
legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente
nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella
corrispondente al valore del servizio percepito e perde il
diritto ad ottenere altre erogazioni o servizi per la durata
del corso di studi, salva in ogni caso l'applicazione delle
norme penali per i fatti costituenti reato.
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