| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1999, e lire 70
miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede
mediante utilizzo per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
2. Per gli esercizi successivi al triennio 1999-2001,
all'onere derivante dall'attuazione della presente legge si
provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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