| Onorevoli Colleghi! - La revisione integrale della
parte seconda della Costituzione significa, per quel che
concerne la forma di Stato, rivedere il patto tra centro e
periferia che fu stipulato nel 1947. Oggi, a cinquant'anni di
distanza, con una società completamente trasformata
nell'economia e nei costumi, e con l'ascesa di altri attori
istituzionali come l'Unione europea, il tradizionale impianto
istituzionale, fondato su un forte ruolo dello Stato, deve
essere completamente rivisto.
Quel patto sostanzialmente prevedeva un ordinamento
costituzionale di tipo centralistico, temperato da uno spazio
rilevante per le autonomie locali, da una limitata potestà
legislativa regionale, da una speciale autonomia per cinque
Regioni alle quali fu, per questa ragione, conferita una
diversa partecipazione, vagamente federalistica,
all'ordinamento della Repubblica.
Il testo che proponiamo si muove nel senso di una svolta
radicale dell'ordinamento repubblicano, volendo approdare ad
un ordinamento di tipo federale. Viene quindi affermato il
principio di sussidiarietà istituzionale, nel senso che i
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poteri amministrativi non vanno più dallo Stato verso i Comuni
ma dai Comuni verso lo Stato.
Per quel che concerne i poteri legislativi si propone il
rovesciamento dei rapporti tra poteri legislativi dello Stato
e quelli delle Regioni nel senso che ora è indicato l'elenco
delle competenze legislative statali, restando regionali tutte
le altre.
Per quel che concerne il federalismo fiscale, si prevede
che la parte prevalente delle risorse tributarie sia gestita
dal sistema regionale e locale, secondo un chiaro e ben
determinato rapporto, e secondo l'importante principio della
responsabilità in rapporto alle funzioni.
Quanto all'autonomia speciale si prevede che, oltre le
cinque Regioni a Statuto speciale esistenti, ad altre Regioni
possano essere conferite forme e condizioni particolari di
autonomia.
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