| 1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Regioni e dallo Stato federale.
I Comuni, le Province e le Regioni sono enti autonomi con
propri poteri, risorse e funzioni secondo i princìpi fissati
dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica ed è costituita in
distretto federale".
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